Monday, May 23, 2011

Bulgaria – Recent Legal Changes that Make Renewable Energy Projects Less Attractive


Recently someone asked me about the market for renewable energy in Bulgaria.  I wrote the following in response:


In fact Bulgaria had very strong potential for renewable energy up until recently, but changes in two laws over the last several weeks have made the situation much less attractive for investors.  Some of these changes were already being considered by the Parliament or the Ministries at the time of the announcement about Toshiba, which was one of my reasons for suspecting that the announcement regarding Toshiba was false.

The first event was the Parliament’s adoption on 21 April 2011 of a Law on Renewable Energy.  Here is the text of the new law:

Закон за енергията от възобновяеми източници

Under the new law the government will change the feed-in tariffs (FITs) for new plants year by year, and plants that do not succeed in getting a place within the annual quota will receive a FIT on a case-by-case basis based on their construction costs.  In addition there is now a fee (see Чл. 29) when developers apply for a grid connection, though it is not very high.  See the following articles:

21 April 2011

26 April 2011

4 May 2011

The variability of the FITs is referred to in Art. 31, paragraph (1) of the law, which would translate as follows:

“Electricity from renewable sources is purchased by the public provider and end-suppliers, respectively, at the preferential price, set by the DKEVR, in force at the date of the act of findings for the completion of the energy facility pursuant to Art. 176, par. 1 of the Law on Spatial Planning.”

The second event was the Parliament’s adoption on 11 May of a number of amendments to the Law for the Protection of Agricultural Land.  Here is the text of the amendments:


Although the draft of the amendments that circulated last year would have excluded both solar and wind power from land of categories from 1 to 4 (i.e., all agricultural land), and in February the Minister of Agriculture and Food proposed publicly that they should be excluded from all land of categories from 1 through 8 (which would even include most of the unfertile land), in the end the government adopted the amendments on 21 April in a form that excluded only solar, and only from land of categories 1-4 (agricultural land).

The relevant exclusion is found at Art. 7, para. 2, which would translate as follows:

“(3) construction and/or expansion of facilities for production of electricity from renewable energy using photovoltaic (solar) systems, except when the production of electricity is for one’s own use, is permitted on non-irrigated arable land of the fifth to tenth categories or uncategorized land.”

See the following articles (only in Bulgarian, I have not run across any in English):

Публикуване: 09.05.2011, 15:55

Последна промяна в 16:51 на 11 май 2011

Obviously the solar industry is not at all happy with this change.  Although this change has not received as much attention as the new renewable energy law – perhaps because Bulgaria has a large wind association but to date has little photovoltaic capacity installed – it effectively kills all hopes of large photovoltaic plants such as that huge one of 250 MWp that Toshiba was rumored to be planning, or even the modest one of 10 MWp that the company had already received approval for.

There is also a third event, which occurred last year.  On 22 July 2010 the Parliament adopted amendments to the Water Law.  The amendments can be found here:

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

The amended law can be found here:

Закон за водите
http://www.bd-ibr.org/files/File/500-Zakon_za_vodite.pdf (as amended through 6 August 2010; 139 pages, 10.5 MB)
http://rzi-smolyan.com/NormativhaUredba_files/ZV.doc (as amended through 5 April 2011; 143 pages)
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/zv.pdf (as amended through 5 April 2011; 143 pages)

In the act adopted on 22 July 2010,  § 63 creates in the Water Law a new Art. 118g, which reads as follows:

"Art. 118g. (1) The withdrawal of surface water for electricity generation is not permitted:
1. in cascade structures for derivation and run-of-river hydroelectric plants; …”

According to the following articles, this and other changes to the Water Law (such as Art. 156a) have made it very difficult to build hydroelectric plants in protected areas of Bulgaria, a change which threatens many small hydro projects that had already received permits:

Забраниха “Горна Арда” и каскадите от вецове

Четвъртък, 22-ри Юли 2010

26 Септември 2010

Дата: 24.2.2011

Tuesday, May 17, 2011

Italy – A Collection of My Comments on the Draft of the Quarto Conto Energia (Fourth Energy Account) for Photovoltaic Solar Energy in Italy (Part II)



I post here a subsequent comment that I posted to the same group regarding the Quarto Conto Energia.

Posto qui un commento che ho postato sullo stesso gruppo in merito al Quarto conto energia.

Me
2011-05-09  18:48

I commenti qui da Luay e Federico ci indicano che ci sono dei problemi nell’indennizzo di cui all’Articolo 7.  Sono andato quindi a trovare le fonti necessarie per poter calcolare l’importo (se possibile).

L’Articolo 7 dice che “si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni.”

Questa delibera “ARG/elt 181/10” si trova qui:

“Deliberazione 20 ottobre 2010 - ARG/elt 181/10: Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”

Ecco poi l’ “Allegato A”, comprese 29 successive modifiche fino alla ARG/elt 219/10:

“Allegato A: Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.  Periodo di regolazione 2008-2011”
 (Questo consiste di 76 pagine, e comprende delle formule molto complesse.)

Ecco infine la “integrazione” ARG/elt 225/10 del 3 dicembre 2010, che inserisce per la prima volta un indennizzo:

“Deliberazione 3 dicembre 2010 - ARG/elt 225/10: Integrazione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, ai fini dell’attivazione degli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 in materia di impianti fotovoltaici”

In questa delibera ARG/elt 225/10 si trova il testo di un nuovo articolo – “Articolo 18” – che istituisce l’indennizzo.  Fortunatamente quest’articolo occupa solo 2 pagine.  Leggendo quest’articolo io noto quanto segue:

Se il ritardo eccessivo non è di più di 25 giorni lavorativi, allora secondo 18.6 l’indennizzo è più o meno quello già stabilito in precedenza nel TICA.  (N.B.: “TICA” qua sta per “Testo integrato delle connessioni attive”, un accorciamento di “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica”. L’ultima versione del TICA che io trovo in questa pagina è quella a destra, indicata come “TICA valido dal 1.1.2011”.)  Nel TICA si trova il seguente:

“Indennizzi automatici
[…]
14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive.
[…]”

Quindi per un ritardo di non più di 25 giorni, l’indennizzo automatico previsto dal TICA sarà di “5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione”.

Ma se il ritardo eccessivo è superiore a 25 giorni lavorativi, allora il 18.7 aggiunge all’indennizzo specificato nel TICA anche il seguente indennizzo “I”:

I = 1.000 x (inc_ottenibile - inc_ottenuto) x 20 x (Pimm – (0,8 x P))

dove:
“inc_ottenibile - inc_ottenuto” è la quantità di tariffa che hai perduto, espressa in €/kWh,
“Pimm” è la potenza in immissione richiesta, espressa in kW, e
“P” è la potenza ai fini della connessione, espressa in kW.

Ovviamente la formula è errata, perché alla fine le unità dell’indennizzo escono come “€/h” invece di “€”.  Quindi fra il “1.000” e il “20” ci sarebbe stata un’unità di “h” che ora è sparita.  Presumibilmente questi due sarebbero stati all’origine “1.000 h/anno” e “20 anni”.  Il primo sarebbe stato un modo di esprimere in ore annuali il capacity factor dell’impianto, in questo caso presunto a 1.000 / 8.760 = 11.4%, che è bassotto per il Nord Italia, e molto basso per il Sud, mentre il secondo sarebbe stato la durata degli incentivi per l’impianto.

Comunque, nel caso in cui il gestore di rete non ti ha fornito nessuna disponibilità connettiva affatto, allora riceverai il massimo possibile da questo indennizzo, cioè:

1.000 x la potenza che vuoi immettere x 20 x la differenza in tariffa perduta

Insomma se il ritardo eccessivo duri più di 25 giorno, dal 26esimo giorno in poi avrai diritto – dal gestore di rete – ad un importo uguale a quanto in più un tale impianto con c.f. di 11.4% avrebbe guadagnato in 20 anni a quella tariffa più alta che hai perso.  Questo diritto nasce sin dal 26esimo giorno.  Quanto alle tempistiche per il pagamento dell’indennizzo, si può semplificare leggermente il 18.8 e dire che nel caso di grossi impianti il gestore di rete deve darti 40% di questo importo entro 90 giorni dalla presentazione di una richiesta completa, e gli altri 60% in rate annuali entro 3 anni dalla data di richiesta.


Nel mio parere l’indennizzo per un ritardo eccessivo inferiore a 25 giorni non è sufficiente se questo breve ritardo ti farà perdere una tariffa più alta per 20 anni.  L’indennizzo per un ritardo superiore a 25 giorni, però, mi sembra equo, e il fatto che loro presumono per te un capacity factor di solo 11.4% è compensato dal fatto che riceverai tutto questo denaro assai presto nella vita del tuo impianto (tutto entro 3 anni).

Una cosa che mi preoccupa un po’ è il fatto che è lo stesso “gestore di rete” che deve rispondere alla tua richiesta e pagarti senza mormorazione e senza indugio tutti questi soldi.  Non c’è in questo forse un piccolo conflitto di interessi?  Non vedo nell’Articolo 18 una via di ricorso, quindi non so quale ente si assumerà la responsabilità nel caso in cui il gestore di rete tenta di fare qualcosa furba.  Per ritardi fino a 25 giorni l’Allegato A ci rimanda in parte al TICA, e il 14.2 del TICA ammette la scappatoia “salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi”.  E si trova fraseologia un po’ simile nell’Articolo 18: “Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano…”

Quindi vedo per il gestore di rete un incentivo altissimo per avere sempre presente a mano un assortimento di cause potenzialmente imputabili (anche se poco dimostrabili) ai richiedenti o a terzi di cui servirsi nel caso di ritardi che arrivano al 26esimo giorno.

Si trova forse un altra scappatoia nel TICA: “14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1…”

Ecco il comma 10.1 del TICA:

“10.1 Nel caso di:
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.”

Ma qual è la differenza tra “lavori semplici” e “lavori complessi”?

“1.1
[…]
t) lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
u) lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
[…]”

Perciò vedo, nel caso in cui il gestore di rete non riesce a fare un collegamento entro 30 giorni, una fortissima motivazione per esso per cercare qualsiasi pretesto (anche non dimostrabile) per dire che il lavoro che è in ritardo richieda – sul proprio impianto del gestore di rete – qualcosa aldilà di “un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura”.

Saturday, May 7, 2011

Italy – A Collection of My Comments on the Draft of the Quarto Conto Energia (Fourth Energy Account) for Photovoltaic Solar Energy in Italy


In mid-April the Italian government published a draft of the proposed ministerial decree – the so-called 4° Conto Energia – that the government needed to implement by the end of April (which they didn’t do).  On a LinkedIn group I made a number of comments on that draft, and on the supposedly final draft that was revealed a couple of days ago.  For the convenience of those who are interested in this decree and the incentivization of photovoltaic solar energy in Italy, I will bring together here my various LinkedIn posts in Italian.  (Spoiler: the government’s drafts are full of errors and bureaucratic time bombs, so my comments are rather caustic.)

Il 19 aprile è stato rivelato una bozza del “Quarto conto energia”, il decreto per l’incentivazione dell’energia fotovoltaica in Italia a partire dalla scadenza del “Terzo conto energia”.  (Il termine “Terzo conto energia” si riferisce al decreto ministeriale “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” emanato dal Ministero dello sviluppo economico il 6 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2010 (n. 197), ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.)

Un membro del gruppo, Stefano, aveva postato un link ad un articolo sul sito “enmoveme”:

Ecco il quarto conto energia

aprile 19, 2011 da Felice Lucia


Ecco la serie dei miei commenti:


Mark P.
2011-04-20  12:17

Quanto alla potenza massima per i “piccoli impianti”, il testo della bozza del decreto ha quanto segue:

Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
[…]
u) “piccoli impianti”: ……..
v) “grande impianto”: è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u);

(Non so perché l’impianto piccolo va al plurale, ma quello grande al singolare.)

Poi l’articolo di Daily enmoveme al quale Stefano ci ha gentilmente dato un link ha questo:

Per quanto attiene al regime transitorio, per i piccoli impianti (da definire all’art. 3, lett. u) viene confermato il meccanismo previsto dal III Conto Energia.

…ma più in là chi l’ha scritto, Felice Lucia, scrive anche questo:

E’ previsto il mantenimento degli incentivi per la sostituzione dei tetti in amianto. I piccoli impianti sono quelli realizzati da utenti famiglie, P.A. (definizione di cui al D.Lgs. 165/2001) e “piccolissime imprese” (con probabile soglia di 200 kW).

Poi, Il Sole 24 Ore ha pubblicato ieri un articolo di Jacopo Giliberto sulla bozza del decreto.  Allegato all’articolo è anche una copia del decreto, e questa copia sembrerebbe essere più vicina all’originale di quella di Felice Lucia.  Giliberto scrive così:

… Nel dettaglio, tra giugno 2011 e dicembre 2011 si procederà con l'assegnazione mensile delle tariffe e con una pendenza differenziata fra i piccoli impianti (1-200 chilowatt) rispetto ai grandi impianti (superiori a 200 chilowatt). In valore assoluto, per gli impianti di classe superiore a 200 chilowatt, la tariffa sarà ulteriormente ridotta già dal mese di giugno 2011 di una percentuale superiore al 3% rispetto a quanto proposto dal ministero dello Sviluppo economico (1%). E' stato stabilito di eliminare il tetto, in potenza e spesa, per i piccoli impianti fotovoltaici (fra 1 e 200 chilowatt) per il 2011 e per il 2012. Nel caso di impianti a terra fino a 200 chilowatt, al fine di evitare il rischio di frazionamento (più impianti da 200 chilowatt nello stesso sito), è previsto che 200 chilowatt sia il limite massimo per sito, ovvero nel caso in cui nello stesso sito siano collocati impianti che cumulano una potenza superiore a 200 chilowatt, tutti questi impianti concorrono alla potenza: in altri termini rientrano nella categoria grandi impianti con le tariffe e i tetti di spesa e potenza previsti. …

Quindi sembra che ci sia in giro una voce secondo la quale stanno considerando di mettere il limite a 200 kWp.  Se è così, avremo un regime fotovoltaico composto da 3 livelli:

  “piccoli impianti”: 0 – 0,2 MW?
  “grandi impianti”: 0,2 MW? – X
  enormi impianti soggetti all’asta: X in su

…dove il valore per “X” per il fotovoltaico è ancora da stabilire, ma che sarà comunque non inferiore a 5 MWp.

(Notate, ragazzi, anche l’articolo 7, il quale dice che per 2011 i “grandi impianti” devono essere iscritti presso GSE entro 31-07-2011, o forse tra 01-09-2011 e 15-10-2011.)


Francesco C.
2011-04-21  16:09

Domanda non proprio banale: costruisco un impianto da 999 kWp (tanto per citare una comune tipologia da queste parti), mi registro a giugno al GSE e scopro ad Agosto di non essere dentro il numero massimo di impianti incentivati per il 2011, cosa che è abbastanza probabile. Aspetto la finestra di Gennaio 2012 e poi a Marzo finalmente sono in graduatoria per diritti di "anzianità", con la tariffa del 1°sem 2012. Mi iniziano a pagare non prima di Agosto 2012, ma io l'impianto l'ho finito/connesso a Luglio 2011, con un business plan incentrato sul valore di 0,276 Euro/kWh ma con un valore reale di 0,172 Euro/kWh.
Secondo Voi, quanti "clienti o presunti tali" investono in un sistema del genere? Ovvero quanti potranno programmare con le banche un pre-ammortamento tecnico di almeno 18 mesi e una rimodulazione della tariffa e conseguente business plan?


Mark P.
2011-04-21  16:39

Francesco C., trovo il tuo ingenuo ottimismo proprio deludente.  Perché mai pensi di poter ottenere anche un valore reale di 0,172 Euro/kWh?  Leggi l’articolo 7, comma 4 (pag. 12):

4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all’articolo 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all’articolo 6, comma 1, lettera b), l’iscrizione dello stesso impianto decade.  Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.

Forse mi sbaglio, ma mi sembra che se loro perdano la tua pratica, tu perdi 20% per 20 anni.

;-)


Francesco C.
2011-04-21  16:48

Mark, forse non mi sono spiegato bene: io l'impianto da 999 kW l'ho finito e connesso, ripeto connesso, a luglio 2011. Mi sono registrato a Giugno, ma ahimè, non rientro nella graduatoria per il 2011. Mi tocca aspettare, tranne potenziale riapertura a settembre dove mi tocca re-iscrivermi, a Gennaio 2012. Piuttosto, io avrò diritto alla tariffa risultante da 0,276 Euro/kWh - 20% ovvero 0,22 Euro/kWh, meglio del previsto. Cmq, grazie, ora mi è più chiaro il meccanismo, anche se i dubbi rimangono sui "potenziali clienti".


Mark P.
2011-04-21  17:27

Francesco, pensavo che tu ti occupassi solo di biomasse, quindi ho interpretato la tua domanda come un commento ironico.  Certo, gli impianti che hanno compiuto fra dicembre 2010 e giugno 2011 una parte del processo ma non il tutto si trovano ora in mezzo ad una confusione burocratica pazzesca.  La confusione si incontra già all’inizio della presente bozza di decreto, con l’articolo 1, comma 2:

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, …

Per capire cosa vuol dire quella frasetta, bisogna rivolgersi ad un testo come questo.

Alla fine bisogna essere un avvocato molto specializzato per poter sperare di capire lo status e la tariffa per un impianto quasi finito entro dicembre 2010 ma non completamente allacciato ed entrato in esercizio entro maggio 2011.


Mark P.
2011-04-26  17:27

Scusatemi una domanda stupida, ma dove nella bozza del 4° Conto Energia si trova un esclusione per gli impianti iper-grandi che, secondo il D.Lgs. n. 28 di 3 marzo 2011, Art. 24 (“Meccanismi di incentivazione”), comma 4, devono essere esclusi dal regime dei Conti Energia (almeno dal 2013 in poi), ed assoggettati solo ad aste?

Mi spiego.  Il D.Lgs. n. 28 di 3 marzo 2011 (pubblicato 28 marzo, entrato in vigore 29 marzo, disponibile in formato testo (PDF) qui) è quella disposizione importante che il governo doveva emanare entro il 5 dicembre 2010 per soddisfare per il recepimento della “Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009” (vedi Art. 27 della Direttiva, disponibile in formato testo qui).

Il comma 1 dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 28 di 3 marzo 2011 ci spiega che i meccanismi di incentivazione del decreto riguardano solo gli impianti che entreranno in esercizio da 1 gennaio 2013 in poi.  (Il decreto si può trovare in formato testo qui)

Poi nel comma 4 del D.Lgs. n. 28 è scritto così:

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri: ...

Quindi il D.Lgs. n. 28 stabiliva, almeno per impianti che sarebbero entrati in esercizio tra 2013 e 2020, una divisione dell’incentivazione tra impianti da 0 MW fino a X MW (dove il valore X sarebbe da stabilire in seguito per ogni tecnologia delle rinnovabili, ma comunque non inferiore a 5 MW), e impianti da X MW in su.  Poi il comma successivo del D.Lgs. ci spiega che i dettagli di questi due sistemi di incentivazione verranno emanati (in seguito) tramite decreti:

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con [...], sono definite le modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta; ...

Consideriamo ora la bozza bocciata del 4° Conto Energia, che si trova in formato immagine qui e in formato testo qui (e in questa seconda versione si vede inserito nella definizione di “piccoli impianti” un limite di 200 kW).  Questa bozza regolamenterà l’incentivazione di impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio tra 2011 e 2016.  Nonostante il fatto che questo periodo 2011-2016 si sovrappone al periodo 2013-2020 del D.Lgs. n. 28, non trovo nella bozza bocciata del Conto Energia nessuna dicitura che mi indichi che il sistema d’incentivazione qui non include gli impianti grandi che, secondo il D.Lgs., dovrebbero essere assoggettati ad “aste al ribasso”.  Invece nell’Art. 4 della bozza bocciata, e nelle tabelle di tariffe per l’anno 2013 in poi che si trovano nell’allegato 5, sembra che questi si applichino a tutti gli impianti fotovoltaici che sono al di là del limite per i “piccoli impianti” (che forse sarà di 200 kW).

Quindi, qualcuno sa spiegarmi che fine hanno fatto le aste di cui all’Art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011?


Giuseppe B.
2011-04-29  06:48

A volte mi domando se sto vivendo un incubo. Siamo costretti a confrontarci fra addetti del settore su di un tema che dovrebbe essere chiaro, lineare. Aspettiamo invece che vi siano riunioni, conferenze, che qualcuno insomma decida se, quando e come gestire il suo potere. Io desidero solo avere un quadro di certezze perchè con me ci sono giovani che lavorano e che dovrebbero avere aspirazione se non sogni.


Mark P.
2011-04-29  12:09

Mi dispiace, Giuseppe, ma penso che questa notizia della firma del 4° Conto Energia insieme con la proroga del 3° Conto Energia fino a 31 agosto possa anche peggiorare le cose per alcune persone. Forse questa mossa darà più soldi ad alcuni impianti, ma temo che creerà una confusione legale che potrebbe portare a rischi notevoli per altri impianti.

Nel 4° Conto come stava qualche giorno fa, nell’Allegato 3-A si trova un elenco della “Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro”, che contiene il seguente:

[…]
b)   copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:
b1)  autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
b2)  denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
b3)  copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b4)  dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto;
c)   copia della soluzione di connessione dell’impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;
[…]
g)   data presunta di entrata in esercizio dell’impianto.

Quindi bisogna prima farsi iscrivere nel registro, in qualsiasi momento dalla A.U. o la costruzione in poi, ma la “domanda di concessione della tariffa incentivante” va trasmessa solo dopo la “entrata in esercizio”. E la “entrata in esercizio” è definita così:

c)   “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1)  l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2)  risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3)  risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

Per il 3° Conto, però, che ora verrà prorogato fino a 31 agosto 2011, l’unica cosa che conta è la “entrata in esercizio”, che si definisce così (Art. 2):

c)   «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1)  l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2)  risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3)  risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
c4)  risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;

Dunque il 3° Conto comincia ad offrire tariffe soltanto quando l’impianto è completamente entrato in esercizio (che adesso deve essere entro il 31 agosto), ma nel 4° Conto è previsto, per gli impianti di > 200 kWp, l’iscrizione nel registro degli impianti grandi (che per impianti del 2011 sarà possibile solo a luglio 2011) quando almeno sono in costruzione è c’è una data prevista per l’entrata in esercizio, poi concede una tariffa soltanto quando un impianto è completamente entrato in esercizio.

Cioè anche se il 3° Conto potrebbe offrire più soldi per alcuni impianti _entrati in esercizio_ entro il 31 agosto 2011, penso che se le autorità firmeranno il 4° Conto come esso si trovava qualche giorno fa, allora rischiamo una grande confusione presso il GSE, dove dovranno sbrigare allo stesso tempo domande di concessione tariffa per impianti completati entro il 31 agosto e, a luglio, richieste di iscrizione nel registro per impianti in costruzione che non saranno completati entro il 31 agosto.  E se qualcuno (come Francesco C.) sta costruendo un impianto e scopre a fine agosto che non sarà completamente “entrato in esercizio” a 31 agosto ma forse qualche giorno dopo, allora deve usare una macchina del tempo per tornare indietro ed iscriversi nel registro degli impianti grandi del 2011 entro il 31 luglio.


Mark P.
2011-04-29  12:13

Un'altra cosa da notare.  Tra le condizioni necessarie per la “entrata in esercizio”, la frase del 2° Conto Energia (2007-2010) che si leggeva così: “g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica” è stata sostituita nel 3° Conto Energia (2011-) dalla frase “c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica”.  Non so se si tratta della stessa cosa o meno.  Ma nella bozza del 4° Conto non esiste né l’una né l’altra condizione, quindi questa condizione sulla “normativa fiscale” si applicherà solo agli impianti che entreranno in esercizio tra la fine del 2° Conto (quasi prorogato per impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011, ma solo se completati entro il 31 dicembre 2010) e la fine del 3° Conto a 31 agosto 2011.

Per facilitare un confronto diretto, metto qui le definizioni di “data di entrata in esercizio” da tutti e tre i Conti Energia:

2° Conto Energia (2007-2010+):

g)   data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
g1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e
scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;

3° Conto Energia (aprile-agosto 2011):

c)   «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;

4° Conto Energia (2011-2016):

c)   “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;


Link utili:

2° Conto Energia (2007-2010): Formato immagine (versione della Gazzetta Ufficiale): http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/Quadro%20Normativo/DM_20_02_07.pdf

2° Conto Energia (2007-2010): Formato testo: http://qualenergia.it/UserFiles/Files/Decreto%20fotovoltaico%2019-02-07.pdf

3° Conto Energia (2011-): http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_dm_tariffe_incentivanti.pdf

Guida al 3° Conto Energia (2011-): http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/Guida_Terzo_Conto_Energia_24%20genn%2011.pdf

4° Conto Energia (2011-2016): http://vetrina.ilsole24ore.com/ambientesicurezza/archivio/Provvedimento_settimana/FER.pdf


Mark P.
2011-05-03  12:03

Nella discussione “Decreto Rinnovabili: nuove tariffe incentivanti da giugno; via il tetto di 8 GW”, Simone sta gentilmente rispondendo alle domande di alcuni utenti qua sull’emanazione del Quarto Conto Energia, anche se esso è una cosa diversa dal “Decreto Rinnovabili” (che è già stato pubblicato il 28-03-2011).  Poiché ho un commento da fare su quanto Simone ha pubblicato là sul Quarto Conto Energia, lo scrivo qui come ci è stato richiesto:


A me sembra che gran parte del problema nasca dal fatto che l'intera realizzazione di un progetto fotovoltaico richiede più di un anno, mentre il governo sta considerando modelli che contengono riduzioni significative in periodi di molto meno di un anno, e la possibilità di ritardare la data della concessione tariffa per alcuni impianti da molti mesi.  Quindi uno sviluppatore oggi ordina dalla ditta produttrice pannelli, inverter o altri elementi prodotti nel 2010, e sta installando questi nel 2011, ma il governo concederà una tariffa che rende conto degli ultimi sviluppi tecnologici e dei prezzi di componenti correnti nel 2012.

Se ci volesse solo un mese per progettare, autorizzare, costruire e allacciare un impianto fotovoltaico il problema non si porrebbe affatto, ma poiché le tariffe stanno per calare da forse 30% durante l’arco di realizzazione di un tipico progetto fotovoltaico, il problema diventa gravissimo.

Di fronte a questa realtà, nel mio parere le seguenti azioni sono imprescindibili per non fare aumentare troppo i rischi agli sviluppatori di impianti fotovoltaici:

1)  ridurre ad un minimo i tempi necessari per collaudare e allacciare un impianto e per cominciare a pagare la tariffa concessa;

2)  dopo forse una pausa da 6 mesi per gli investimenti attualmente in corso, cominciare con le riduzioni previste nelle tariffe, ma con l’idea che quando concedono e cominciano a pagare una tariffa per un dato impianto, quella tariffa rappresenti non i prezzi sul mercato al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto ma piuttosto i prezzi ad un momento a metà del periodo di costruzione; e

3)  implementare un portale telematico che fornisca, come ricevuta, un immagine di ogni documento o pratica presentata, affinché lo sviluppatore abbia subito a mano l’evidenza necessaria per fare ricorso se ci saranno delle vertenze su che cosa sia stata presentata e quando.


Simone C.
2011-05-03  12:20

Mark,

questa è una considerazione personale,

l'intento di questo decreto è quello di consentire soltanto gli impianti piccoli, per tutto il resto si entra in un ginepraio dove anche i più volenterosi si tireranno indietro.


Mark P.
2011-05-03  12:54

Simone, io stavo per scrivere lo stesso parere del tuo la settimana scorsa in risposta al penultimo messaggio di Marco A.  Stavo pensando che gli "oligopolisti" avevano lasciato un po' di respiro ai piccolissimi impianti (<200 kW), ma reso un incubo il mondo dei “grandi impianti”, per poi riservare a se stessi un paradiso nel mondo degli impianti iper-grandi assoggettati solo ad aste.  Ma non trovando niente sulle aste nella bozza (bocciata) del 4° Conto Energia, ho scritto invece sull’incubo (o “ginepraio”) degli impianti grandi, senza parlare di possibile furbizia da parte di “oligopolisti”.

Io non so se questo incubo sia voluto o meno, ma leggendo quanto hai scritto stamattina, cioè che forse stanno considerando la possibilità di eliminare dalla proposta quel problematico registro di grandi impianti, pensavo che forse c’è ancora un po’ di speranza di miglioramento, di un quasi-ginepraio invece di un ginepraio totale.  È per questo motivo che ho scritto quei suggerimenti di ordine procedurali.  Ma se non ci sia buona fede da parte loro, allora non c’è speranza per il settore fotovoltaico in Italia.


Dopo vari cambiamenti il decreto del Quarto conto energia è stato firmato, e il giorno 5 maggio 2011 un utente ha postato un link alla versione finale sul sito del Ministero di Sviluppo Economico.


Mark P.
2011-05-06  18:41

Meno male che hanno cambiato "grid parità" in "grid parity".

Vedo inoltre che, esclusivamente per il nostro Marco A., hanno alzato il tetto per i "piccoli impianti" da 200 kW a 1.000 kW per "gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici".  ;-)

C’anche questo:

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Non so se vale la pena notare che attualmente l’inflazione nell’eurozona sta a 2.6% all’anno, e sicuramente si aumenterà nei prossimi mesi ed anni.

Vedo che rimane invariato il testo che minaccia di farti perdere 20% per 20 anni se GSE perda la tua pratica:

4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all’articolo 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all’articolo 6, comma 1, lettera b), l’iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.

Peccato che in questo testo non esiste un “articolo 6, comma 1, lettera b)”.  Dovrebbe essere piuttosto l’articolo 6, comma *3*, lettera b):  “b) la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.”

Bello.  Però c’è anche questo:

6. Qualora un impianto iscritto al registro nell’anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all’articolo 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell’anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi.

Poi, non immagino che gli investitori saranno molto piaciuti da questa clausola che si trova nell’Allegato 5 per tutti e tre i tipi di impianti per il secondo semestre del 2013 in poi:

Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 [o 9 o 13] sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C>C0 , sulla base della formula riportata:

E poi…

 7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1°maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

Quindi ti faranno sapere verso il 3 maggio 2013 quale sarà, infatti, la tariffa per la seconda metà del 2013.  Meno male che l’obbligo di iscrizione nel registro dei grandi impianti esiste (sembra) solo nel periodo 2011-2012, e dal 2013 in poi il registro non funziona più.  Vale a dire che dal 2013 tutti accedono automaticamente alla tariffa per quel periodo.  (Vedi Art. 4, comma 4.)

Tuttavia, per 2011-2012 c’è un'altra clausola che potrebbe infastidire gli investitori:

8. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

Quindi per impianti iscritti nel periodo 2011-2012 niente vendita prima del 2013?  O niente vendita mai?

Poi c’è questo:

Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011.

Mizzica!  Sbrigatevi, ragazzi, perché il periodo di iscrizione per quest’anno non si chiude a fine luglio (come nella bozza precedente) ma a fine giugno.