Tuesday, May 17, 2011

Italy – A Collection of My Comments on the Draft of the Quarto Conto Energia (Fourth Energy Account) for Photovoltaic Solar Energy in Italy (Part II)



I post here a subsequent comment that I posted to the same group regarding the Quarto Conto Energia.

Posto qui un commento che ho postato sullo stesso gruppo in merito al Quarto conto energia.

Me
2011-05-09  18:48

I commenti qui da Luay e Federico ci indicano che ci sono dei problemi nell’indennizzo di cui all’Articolo 7.  Sono andato quindi a trovare le fonti necessarie per poter calcolare l’importo (se possibile).

L’Articolo 7 dice che “si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni.”

Questa delibera “ARG/elt 181/10” si trova qui:

“Deliberazione 20 ottobre 2010 - ARG/elt 181/10: Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”

Ecco poi l’ “Allegato A”, comprese 29 successive modifiche fino alla ARG/elt 219/10:

“Allegato A: Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.  Periodo di regolazione 2008-2011”
 (Questo consiste di 76 pagine, e comprende delle formule molto complesse.)

Ecco infine la “integrazione” ARG/elt 225/10 del 3 dicembre 2010, che inserisce per la prima volta un indennizzo:

“Deliberazione 3 dicembre 2010 - ARG/elt 225/10: Integrazione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, ai fini dell’attivazione degli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 in materia di impianti fotovoltaici”

In questa delibera ARG/elt 225/10 si trova il testo di un nuovo articolo – “Articolo 18” – che istituisce l’indennizzo.  Fortunatamente quest’articolo occupa solo 2 pagine.  Leggendo quest’articolo io noto quanto segue:

Se il ritardo eccessivo non è di più di 25 giorni lavorativi, allora secondo 18.6 l’indennizzo è più o meno quello già stabilito in precedenza nel TICA.  (N.B.: “TICA” qua sta per “Testo integrato delle connessioni attive”, un accorciamento di “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica”. L’ultima versione del TICA che io trovo in questa pagina è quella a destra, indicata come “TICA valido dal 1.1.2011”.)  Nel TICA si trova il seguente:

“Indennizzi automatici
[…]
14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive.
[…]”

Quindi per un ritardo di non più di 25 giorni, l’indennizzo automatico previsto dal TICA sarà di “5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione”.

Ma se il ritardo eccessivo è superiore a 25 giorni lavorativi, allora il 18.7 aggiunge all’indennizzo specificato nel TICA anche il seguente indennizzo “I”:

I = 1.000 x (inc_ottenibile - inc_ottenuto) x 20 x (Pimm – (0,8 x P))

dove:
“inc_ottenibile - inc_ottenuto” è la quantità di tariffa che hai perduto, espressa in €/kWh,
“Pimm” è la potenza in immissione richiesta, espressa in kW, e
“P” è la potenza ai fini della connessione, espressa in kW.

Ovviamente la formula è errata, perché alla fine le unità dell’indennizzo escono come “€/h” invece di “€”.  Quindi fra il “1.000” e il “20” ci sarebbe stata un’unità di “h” che ora è sparita.  Presumibilmente questi due sarebbero stati all’origine “1.000 h/anno” e “20 anni”.  Il primo sarebbe stato un modo di esprimere in ore annuali il capacity factor dell’impianto, in questo caso presunto a 1.000 / 8.760 = 11.4%, che è bassotto per il Nord Italia, e molto basso per il Sud, mentre il secondo sarebbe stato la durata degli incentivi per l’impianto.

Comunque, nel caso in cui il gestore di rete non ti ha fornito nessuna disponibilità connettiva affatto, allora riceverai il massimo possibile da questo indennizzo, cioè:

1.000 x la potenza che vuoi immettere x 20 x la differenza in tariffa perduta

Insomma se il ritardo eccessivo duri più di 25 giorno, dal 26esimo giorno in poi avrai diritto – dal gestore di rete – ad un importo uguale a quanto in più un tale impianto con c.f. di 11.4% avrebbe guadagnato in 20 anni a quella tariffa più alta che hai perso.  Questo diritto nasce sin dal 26esimo giorno.  Quanto alle tempistiche per il pagamento dell’indennizzo, si può semplificare leggermente il 18.8 e dire che nel caso di grossi impianti il gestore di rete deve darti 40% di questo importo entro 90 giorni dalla presentazione di una richiesta completa, e gli altri 60% in rate annuali entro 3 anni dalla data di richiesta.


Nel mio parere l’indennizzo per un ritardo eccessivo inferiore a 25 giorni non è sufficiente se questo breve ritardo ti farà perdere una tariffa più alta per 20 anni.  L’indennizzo per un ritardo superiore a 25 giorni, però, mi sembra equo, e il fatto che loro presumono per te un capacity factor di solo 11.4% è compensato dal fatto che riceverai tutto questo denaro assai presto nella vita del tuo impianto (tutto entro 3 anni).

Una cosa che mi preoccupa un po’ è il fatto che è lo stesso “gestore di rete” che deve rispondere alla tua richiesta e pagarti senza mormorazione e senza indugio tutti questi soldi.  Non c’è in questo forse un piccolo conflitto di interessi?  Non vedo nell’Articolo 18 una via di ricorso, quindi non so quale ente si assumerà la responsabilità nel caso in cui il gestore di rete tenta di fare qualcosa furba.  Per ritardi fino a 25 giorni l’Allegato A ci rimanda in parte al TICA, e il 14.2 del TICA ammette la scappatoia “salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi”.  E si trova fraseologia un po’ simile nell’Articolo 18: “Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano…”

Quindi vedo per il gestore di rete un incentivo altissimo per avere sempre presente a mano un assortimento di cause potenzialmente imputabili (anche se poco dimostrabili) ai richiedenti o a terzi di cui servirsi nel caso di ritardi che arrivano al 26esimo giorno.

Si trova forse un altra scappatoia nel TICA: “14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1…”

Ecco il comma 10.1 del TICA:

“10.1 Nel caso di:
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.”

Ma qual è la differenza tra “lavori semplici” e “lavori complessi”?

“1.1
[…]
t) lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
u) lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
[…]”

Perciò vedo, nel caso in cui il gestore di rete non riesce a fare un collegamento entro 30 giorni, una fortissima motivazione per esso per cercare qualsiasi pretesto (anche non dimostrabile) per dire che il lavoro che è in ritardo richieda – sul proprio impianto del gestore di rete – qualcosa aldilà di “un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura”.

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